Art. 174
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 140 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di eta' e' sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva