Art. 175

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[1](Art. 141 T. U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

[2]I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.

[3]La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione comunale non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art175 · fonte su Normattiva