Art. 176
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[1](Art. 142 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorita' militare.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva