Art. 178
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[1](Art. 144 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva