Art. 178

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[1](Art. 144 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art178 · fonte su Normattiva