Art. 179
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[1](Art. 3 Legge 27 giugno 1929, n. 1144).
[2]E' in facolta' del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva