Art. 179

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 Legge 27 giugno 1929, n. 1144).

[2]E' in facolta' del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art179 · fonte su Normattiva