Art. 18
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[1](Art. 16 T. U. 5 agosto 1927).
[2]La facolta' di espatriare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva