Art. 180
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[1](Art. 15 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva