Art. 180

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art180 · fonte su Normattiva