Art. 181

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[1](Art. 146 T. U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

[2]I sottufficiali e i militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorita' militare pel controllo della forza in congedo.

[3]Tali chiamate hanno luogo normalmente in giorno festivo.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art181 · fonte su Normattiva