Art. 181
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[2]I sottufficiali e i militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorita' militare pel controllo della forza in congedo.
[3]Tali chiamate hanno luogo normalmente in giorno festivo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva