Art. 182

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[1](Art. 147 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

[3]Essi, durante il tempo in cui rimangono a disposizione delle autorita' predette, sono soggetti alla giurisdizione e disciplina militare.

[4]Non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari o penali.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art182 · fonte su Normattiva