Art. 185
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[2]Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, ovvero con frode o raggiri cooperi alla sua omissione o cancellazione indebita, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000 salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per i pubblici ufficiali.
[3]Il giovane omesso o cancellato indebitamente, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva