Art. 185

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[1](Art. 150 T. U. 5 agosto 1927; art. 87 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

[2]Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, ovvero con frode o raggiri cooperi alla sua omissione o cancellazione indebita, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000 salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per i pubblici ufficiali.

[3]Il giovane omesso o cancellato indebitamente, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art185 · fonte su Normattiva