Art. 186
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[1](Art. 151 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva