Art. 187
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[1](Art. 152 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
[3]Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.
[4]I medici, chirurghi e farmacisti, che abbiano procurato la suddetta infermita' o in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936 · versione 0 su Normattiva