Art. 188

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[1](Art. 93 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

[2]Gli inscritti ed i militari, che, al fine di esimersi dal servizio militare, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorita' competente, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 mesi.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art188 · fonte su Normattiva