Art. 189
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[1](Art. 153 T. U. 5 agosto 1927).
[2]L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento od alla nuova visita di cui agli articoli 66 e 82, o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, e' considerato e punito come renitente.
[3]La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
[4]Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perche' la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.
[5]Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva