Art. 19

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[1](Art. 17 T. U. 5 agosto 1927).

[2]L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.

[3]In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art19 · fonte su Normattiva