Art. 190

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[1](Art. 154 T. U. 5 agosto 1927; art. 101 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

[2]I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere, se idonei al servizio militare, arruolati.

[3]E' in facolta' del consiglio o della commissione di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.

[4]Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dall'ufficio di leva all'autorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 191 e 193. In tal caso il renitente, se arruolato, dev'essere subito incorporato, salvo che sia stato assegnato alla ferma minore di 3° grado od abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

[5]Le cause per i reati di renitenza alla leva devono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

[6]I consigli di leva provvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art190 · fonte su Normattiva