Art. 193
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[1](Art. 157 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
[3]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.
[4]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.
[5]Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva