Art. 194
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 158 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estinguono per prescrizione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva