Art. 195
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[1](Art. 159 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
[3]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[4]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva