Art. 196
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[1](Art. 160 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni a ferma minore, riforme, dichiarazioni di idoneita' limitata od esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo X, o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni con le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva