Art. 197
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[1](Art. 161 T. U. 5 agosto 1927).
[2]L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato.
[3]Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva