Art. 198
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[1](Art. 10 Legge 29 divembre 1930, n. 1759).
[2]Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 102 e' punito con un'ammenda da L. 50 a L. 500.
[3]Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nell'art. 102 in caso di mancata regolare frequenza del corso premilitare senza giustificato motivo, nonche' i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva