Art. 199

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[1](Art. 11 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

[2]I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 101, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

[3]Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dell'art. 111.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art199 · fonte su Normattiva