Art. 2

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[1](Art. 2 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero titar+(qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la iscrizione sulle liste di leva.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art2 · fonte su Normattiva