Art. 20
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[1](Art. 18 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
[3]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
[4]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.
[5]Nelle colonie italiane della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia il servizio della leva per tutti i cittadini delle colonie stesse soggetti alla leva a mente dell'art. 1 e' disciplinato dal R. decreto 11 maggio 1931, n. 686.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva