Art. 200
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[1](Art. 162 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorita' giudiziaria militare.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva