Art. 201

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[1](Art. 163 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 177 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art201 · fonte su Normattiva