Art. 203

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[1](Art. 4 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

[2]I militari, di cui agli articoli 175 e 181, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare il cambiamento della propria residenza, sono puniti con un'ammenda di L. 200 a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 e L. 300, se graduati o militari di truppa.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art203 · fonte su Normattiva