Art. 204

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[1](Art. 5 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

[2]Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite col precedente articolo possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarle sino al doppio.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art204 · fonte su Normattiva