Art. 205
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[1](Art. 6 Legge 27 marzo 1930, n. 460).
[2]In caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, o di insolvibilita' del condannato, l'ammenda e' convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.
[3]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.
[4]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.
[5]Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla meta' del massimo dell'ammenda.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva