Art. 206

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[1](Art. 7 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

[2]La cognizione delle contravvenzioni previste dall'art. 203 e' deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 27 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art206 · fonte su Normattiva