Art. 207

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[1](Art. 168 T. U. 5 agosto 1927).

[2]In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

[3]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art207 · fonte su Normattiva