Art. 207
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[1](Art. 168 T. U. 5 agosto 1927).
[2]In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
[3]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva