Art. 208

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[1](Art. 18 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]Ai militari arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano, anziche' le disposizioni sulle ferme minori istituite dalla legge 8 gennaio 1931 n. 3, le disposizioni di legge preesistenti.

[3]Tuttavia i militari predetti potranno invocare le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o quelle del presente testo unico, in quanto esse siano piu' favorevoli.

[4]Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo il 16 gennaio 1931, data di entrata in vigore della citata legge 8 gennaio 1931, n. 3, o dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni, rispettivamente, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o del presente testo unico.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art208 · fonte su Normattiva