Art. 209
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[1]Ai militari arruolati durante la leva sulla classe 1911 si applicano, anziche' le disposizioni del presente testo unico, relative alle ferme minori, le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 3.
[2]Tuttavia i militari predetti potranno invocare le disposizioni del presente testo unico in quanto esse siano piu' favorevoli.
[3]Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni del testo unico medesimo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva