Art. 21

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In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in localita' da indicarsi, commissioni temporanee.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art21 · fonte su Normattiva