Art. 210
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[1](Art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]L'obbligatorieta' dell'istruzione premilitare di cui all'articolo 99 verra' attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole localita'.
[3]L'istituzione dei corsi nelle localita' nelle quali ora non esistono sara' effettuata gradatamente secondo le disponibilita' di bilancio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva