Art. 211
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[1](Art. 5 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]Nelle localita' dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i corsi premilitari, e fino a quando cio' non avvenga, l'Opera nazionale Balilla e' incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva