Art. 213

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[1](Art. 169 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Alla esecuzione del presente testo unico sara' provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

[3]In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facolta' di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie, sotto l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[5]Il Ministro per la guerra:

[6]Gazzera.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art213 · fonte su Normattiva