Art. 22

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[1](Art. 20 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:

[3]1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;

[4]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';

[5]3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art22 · fonte su Normattiva