Art. 22
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[1](Art. 20 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
[3]1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;
[4]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';
[5]3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva