Art. 23
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[1](Art. 21 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 22 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva