Art. 24

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[1](Art. 22 T. U. 5 agosto 1927; art. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]I consigli di leva hanno sede nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

[3]Sono presieduti dal presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra, e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.

[4]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

[5]Il consiglio di leva e' assistito da un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilita', da un medico civile.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art24 · fonte su Normattiva