Art. 26

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[1](Art. 24 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

[3]L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

[4]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art26 · fonte su Normattiva