Art. 26
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[1](Art. 24 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[3]L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[4]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva