Art. 27
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[1](Art. 25 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennita' di L. 20 sempreche', dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennita' di missione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva