Art. 28

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[1](Art. 26 T U. 5 agosto 1927).

[2]Le amministrazioni comunali delle citta' capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

[3]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art28 · fonte su Normattiva