Art. 29
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[1](Art. 27 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.
[3]Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia titar+(eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva