Art. 3

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[1](Art. 3 T. U. 5 agosto 1927; art. 1 decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922).

[2]Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

[3]Il Ministro per la guerra ha pero' facolta', quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano inscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art3 · fonte su Normattiva