Art. 30
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[1](Art. 28 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva