Art. 31
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[2]Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra e del commissario di leva, cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza e' tenuta dal predetto magistrato.
[3]Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilita', ad un medico civile.
[4]Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali.
[5]Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva