Art. 31

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[1](Art. 29 T. U. 5 agosto 1927; art. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra e del commissario di leva, cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza e' tenuta dal predetto magistrato.

[3]Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilita', ad un medico civile.

[4]Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali.

[5]Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art31 · fonte su Normattiva