Art. 32
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[1](Art. 30 T. U. 5 agosto 1927).
[2]La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e puo' emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.
[3]Pero' per quanto riguarda i diritti alle ferme minori di cui all'art. 84 la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, puo' essere rimessa al consiglio di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva