Art. 33
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[1](Art. 31 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[3]In caso di parita' di voti nelle decisioni concernenti la idoneita' al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.
[4]Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parita' di voti, la questione e' deferita al rispettivo consiglio di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva