Art. 33

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[1](Art. 31 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

[3]In caso di parita' di voti nelle decisioni concernenti la idoneita' al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

[4]Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parita' di voti, la questione e' deferita al rispettivo consiglio di leva.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art33 · fonte su Normattiva